Torres – La CAF non ha dubbi: è colpa di Capitani

Domenico Capitani, presidente della Torres squalificato per 5 anni

Domenico Capitani, presidente della Torres squalificato per 5 anni

Sono finalmente arrivate le motivazioni della Corte d’Appello Federale circa la sentenza emessa in merito al processo sportivo nato dall’inchiesta della Procura di Catanzaro, denominata Dirty Soccer, in tema di calcioscommesse. La Torres, retrocessa in Serie D come richiesto dalla Procura Federale (e per il ricorso della Pro Patria) e dopo che i giudici in primo grado avevano mantenuto il club sassarese in Lega Pro (con -2 di partenza), attendeva tali motivazioni dopo che il Collegio di Garanzia del CONI aveva dichiarato improponibile il ricorso in terzo grado proprio per l’assenza delle stesse.

E il pronunciamento odierno della CAF è molto chiaro, con la responsabilità netta attribuita al presidente torresino Domenico Capitani e alla base della stangata per la Torres.

La premessa della Corte è che non si deve tenere in considerazione il principio di condanna solo se la responsabilità è comprovata al di là del ragionevole dubbio, che concerne il diritto penale, perché nel processo sportivo è sufficiente che esista una ricostruzione logica e affidabile, nel caso specifico della combine di Pisa-Torres considerata inequivocabile.

E così quella che nell’impalcatura difensiva della Torres era il caposaldo – ovvero il fatto di aver dichiarato con anticipo che avrebbe giocato la Berretti e quindi la sconfitta era prevedibile – per la Corte d’Appello Federale diventa la prova regina di un’intenzione da parte dei soggetti coinvolti di dare vita alla combine.

Massimo Costantino e Domenico Capitani a colloquio (foto: Alessandro Sanna - SardegnaSport)

Massimo Costantino e Domenico Capitani a colloquio (foto: Alessandro Sanna – SardegnaSport)

Proprio aver pubblicizzato l’invio dei giovani a Pisa – sostiene la Corte d’Appello Federale – pur non certificando la manifestazione della volontà di combinare il risultato, ma certamente non risponde al principio dello schierare sempre la migliore formazione per soddisfare la correttezza e lealtà sportiva. L’intenzione della Torres – secondo quanto notificato oggi dalla CAF – non era quella di giocare per un 4-0 sul quale si era precedentemente scommesso, bensì ci si era messi d’accordo sull’1H (“uno handicap”: vittoria casalinga con più gol di scarto nel gergo delle scommesse), risultato altamente probabile e gestibile senza coinvolgere (e dover gestire) i calciatori.

Dunque, per la Corte, la manifestazione e l’intenzione di schierare i giovani è un’ulteriore prova di voler pilotare l’andamento del match, violando tra l’altro l’obbligo sportivo di schierare la miglior formazione (lealtà sportiva). E non, come sostenuto dall’avvocato difensore Antonio De Renzis, una scusante.

Nell’illecito sportivo ciò che rileva non è solo la certezza della scommessa (diritto penale), bensì la volontaria alterazione del risultato, andando in campo con la sicurezza di perdere e senza competere.

Molto importante anche il discorso relativo al rapporto tra Domenico Capitani ed Ercole Di Nicola, direttore sportivo del L’Aquila. Capitani – cui la CAF dà la colpa sanzionando la Torres con la responsabilità diretta proprio per il coinvolgimento del suo presidente – per mesi non aveva avuto rapporti con Di Nicola, in contatto con scommettitori serbi e poi al telefono con l’imprenditore pontino. Il fatto che in pochi giorni i due si sentano al telefono e si incontrino nel famoso pranzo pre-partita è per la Corte d’Appello una chiara prova di accettazione della combine, confermata dal famoso “15 diviso 3″ cui Capitani risponde annuendo (“Dovevo chiudere il telefono”, dirà poi alla stampa nei giorni del processo).

Nessun giocatore in campo per Pisa-Torres ha venduto materialmente la partita, ma non vi sono dubbi (sostiene la Corte) che Capitani abbia accettato e contribuito (al)la combine basata sull “uno handicap” di Pisa-Torres.

Enzo Nucifora

Enzo Nucifora

Il fatto che la Torres avrebbe perso comunque e che fosse manifestato pubblicamente che avrebbero giocato i ragazzi della Berretti, da possibile scusante, diventa prova regina. Il risultato fu alterato (non scherando la formazione migliore), il lucro sulla partita è raccontato dalla intercettazione (“15 diviso 3″).

In chiusura, da notare come la CAF respinga anche le istanze difensive di Capitani, chiamanti in causa i Nucifora e i Costantino (allora d.g. e allenatore Torres, punito con 3 mesi per omessa denuncia e non per illecito sportivo) quali esecutori diretti dei contatti coi giocatori. La Torres va in Serie D per responsabilità diretta dovuta al coinvolgimento diretto del suo presidente, squalificato per 5 anni con preclusione e 80 mila euro di ammenda.

Di seguito la parte in cui si parla (anche) del rapporto tra Capitani, Di Nicola, Sampino e gli scommettitori serbi e le motivazioni con cui il ricorso della Torres in appello vada “integralmente respinto”

Come è stato sopra illustrato, la Corte ritiene che il Sig. Capitani – per sua stessa ammissione
a conoscenza della circostanza che il gruppo serbo, con l’intermediazione e l’aiuto dei Sigg.ri Di
Nicola, Sampino e Di Lauro, stava scommettendo sulla partita della sua squadra (Pisa / Torres del
29.10.14) e in particolare sul suo risultato finale – è stato artefice della combine.
Dalle intercettazioni telefoniche e dagli interrogatori resi dai deferiti emerge che il Capitani
era in contatto con il Di Nicola ed il Sampino i quali avevano rapporti, per il tramite del Di Lauro,
con il gruppo di scommettitori serbi. E’ sufficiente, pertanto, per confutare la fondatezza dei motivi
di appello della Torres, richiamare in proposito le considerazioni già spese in sede di esame
dell’appello della Procura Federale e della società Aurora Pro Patria. Appare opportuno solamente
aggiungere come non possano essere accolte le affermazioni che il Capitani riferisce circa gli
argomenti di discussione affrontati in occasione del pranzo in Valmontone il 28.10.2014. Sostiene il
Capitani che nella circostanza non fu affrontato l’argomento riguardante la partita da disputare a
Pisa il giorno successivo, ma si parlò esclusivamente dell’acquisto di alcuni giocatori. In merito alla
partecipazione al pranzo del Sampino, poi, questi riferisce di non sapere il motivo della sua
presenza e che, con ogni probabilità, la spiegazione era da ricercarsi nel fatto che il predetto avesse
dei giocatori da gestire. Sulla stessa circostanza il Sampino, in sede d’interrogatorio, precisa che la
sua presenza era dovuta al fatto che il Capitani gli aveva richiesto un incontro, anche con il
coinvolgimento del Di Nicola, per definire la questione contrattuale del calciatore Infantino, da lui
assistito. Tuttavia dalle due dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte del Capitani e del
Sampino emergono delle notevoli discrepanze a conferma che l’argomento trattato in
quell’occasione non era né quello indicato dal Capitani, né quello prospettato dal Sampino. In
quell’occasione i commensali si accordarono affinché le scommesse da parte del gruppo serbosloveno,
aventi ad oggetto un risultato preciso, andassero regolarmente a buon fine. Tanto che il
Sampino monitorò la partita in questione, con l’aiuto della moglie titolare di una tabaccheria, e fornì
ai suoi interlocutori informazioni sulle quote e sul fatto che la partita era al momento disponibile per
le scommesse. Non rileva che allo stato non sono stati ancora identificati e resi noti i calciatori
eventualmente coinvolti.
Sussiste, quindi, convincente prova della responsabilità del Capitani in relazione agli addebiti
a lui ascritti ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS e art. 6 CGS e, di conseguenza, della
responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, della società Torres per la condotta
ascritta al proprio presidente e legale rappresentante.
Rimane altresì confermata, come si dirà, la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2,
CGS, per le condotte ascritte ai tesserati Nucifora Vincenzo e Costantino Francesco Massimo dal
momento che la Corte ritiene provata la loro responsabilità ex art. 6, comma 5, CGS.
L’appello della Sef Torres deve quindi essere integralmente respinto.

Di seguito la parte del dispositivo della Corte d’Appello Federale che afferma come il ricorso della Procura Federale non sia ammissibile per le posizioni di Nucifora e Costantino:

L’appello della Procura Federale non merita, invece, accoglimento con riguardo alle
posizioni dei Sig.ri Nucifora Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della società Sef
Torres, e Francesco Massimo Costantino, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sef
Torres.
Quanto al Sig.Vincenzo Nucifora, gli elementi probatori emersi a suo carico, infatti, mentre
legittimano sul punto la conclusione del TFN secondo il quale il Nucifora, al corrente dell’attività di
scommesse, omise di riferirne alla Procura Federale, incorrendo quindi nella violazione dell’art. 6,
comma 5, CGS, non consentono di giungere alla più grave conclusione secondo la quale il
medesimo fu partecipe della combine. Dalle intercettazioni telefoniche emerge senza dubbio il
rapporto di stretta frequentazione tra il Nucifora ed il Di Nicola e un indiscutibile ascendente
negativo di quest’ultimo sul primo; tuttavia, non sussistono elementi tali da consentire di attribuire
al Nucifora, con sufficiente grado di certezza, un ruolo attivo nella commissione dell’illecito. Anche
la telefonata della mattina del 29.10.2014 tra il Nucifora ed il Di Nicola, richiamata dalla Procura
Federale nel proprio ricorso in appello, prova senz’altro la conoscenza da parte del Nucifora del
compimento dell’attività di scommesse, ma non la partecipazione all’illecito; l’oggetto della
discussione, infatti, sono le scommesse (Nucifora: ascolta! Oggi che fai? … Fai qualche puntatina
a destra e sinistra? – Di Nicola: eh ti ho detto di si!); mentre la apparente raccomandazione del Di
Nicola al Nucifora (solo che dovete andare più di uno! Capito?!?), in assenza di ulteriori elementi
ed in considerazione delle caratteristiche della combine organizzata dagli altri deferiti (mediante un
punteggio finale corrispondente ad 1handicap ed over), appare francamente non immediatamente
riferibile all’attività di alterazione della gara. Del pari, non ha trovato riscontro, allo stato degli atti,
la circostanza che in occasione dell’appuntamento anticipato al martedì successivo alla gara il Di
Nicola consegnò al Nucifora del denaro corrispondente al compenso della combine organizzata in
occasione della gara Pisa / Torres del 29.10.2014. L’appello pertanto deve essere respinto in
relazione alla posizione del Sig. Domenico Nucifora al quale deve quindi essere confermata la
sanzione disposta dal T.F.N..
8) Quanto alla posizione del Sig. Francesco Massimo Costantino, a giudizio della Corte non
sussistono elementi che ne possano provare la partecipazione alla combine. Né il ruolo di allenatore
della squadra è in grado di rappresentare un elemento valutabile in tal senso, dal momento che – è
circostanza non in discussione – il Costantino non partecipò neanche alla trasferta della squadra a
Pisa per la partita in questione, avendo delegato per lo svolgimento di tale compito l’allenatore in
seconda. Anche l’intercettazione telefonica relativa alla telefonata tra il Di Nicola ed il Nucifora del
29.10.2014, ore 11.27, nella quale il Costantino intervenne solo in quanto chiamato in causa dal
Nucifora con il quale era in compagnia, recando il riferimento al pranzo del giorno prima tra il Di
Nicola ed il Capitani è sicuramente rivelatrice della consapevolezza dell’esistenza di una attività di
scommesse (Di Nicola: e dopo si che me le hai chie … va beh ieri. Ma non farti sentire
dall’avvocato … ieri sono stato a pranzo col presidente come al solito – Costantino: mmm – Di
Nicola: va beh Capitani – Costantino: si – Di Nicola: eh, siamo stati io e Peppe Sampino –
Costantino: ah ho capito ho capito ho capito – Di Nicola: per coordinare un po’ tutte le altre
situazioni – Costantino: ho capito ho capito), ma non prova nulla circa il ruolo che avrebbe dovuto
svolgere il Costantino nella predeterminazione del risultato finale della gara in concreto conseguito
sul campo. Anche il riferimento allusivo al nomignolo (“mi chiama lo Zingaro di Morro d’Oro”)
che il Nucifora riserva al Di Nicola, ricordato dal Di Nicola al Costantino proprio allorchè riferisce
telefonicamente al medesimo di avere incontrato Capitani e Sampino il giorno precedente (pranzo
di Valmontone), appare perfettamente coerente nell’ambito di un dialogo caratterizzato da sottintesi
e riferimenti criptici al mondo delle scommesse piuttosto che all’ambiente (pur senza dubbio
contiguo) di quello della commissione di illeciti sportivi.
Pertanto l’appello della Procura Federale deve essere respinto in relazione alla configurabilità
della condotta del Costantino in termini di illecito sportivo (art. 7 CGS) piuttosto che di omessa
denuncia in relazione all’attività di scommesse (art. 6, comma 5, CGS); mentre può trovare parziale
accoglimento l’appello proposto dal Costantino con riferimento alla misura della sanzione. La
Corte, infatti, nel rispetto del principio di afflittività e proporzionalità della sanzione, valutate le
considerazioni svolte nel proprio ricorso dal Costantino, ritiene congruo rideterminare la sanzione
inflitta dal TFN (riducendo la pena pecuniaria) in 3 mesi di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda.

Fabio Frongia

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